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D.L. 24/09/2002 n. 2093. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti. 5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso soggetto, può reiscrivere a ruolo le somme già discaricate, purchè non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con Decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reiscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative. 6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri ambiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reiscrizione delle quote discaricate.". Art. 57 (Titolarità dei rapporti concessori). 1. Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art. 12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che, alla data del 1 luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e, nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato al commissario governativo nominato ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2; tali soggetti sono tenuti, a pena di decadenza, ad adeguare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il loro capitale sociale alla misura prevista nell'art. 2, comma 2, e il loro sistema informativo secondo quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 2. 2. - 4. (Omissis).". Art. 59 (Procedure in corso). 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 60 e 61, le domande di rimborso o di discarico per inesigibilità giacenti presso gli enti creditori alla data di entrata in vigore del presente Decreto, continuano ad essere esaminate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2. Se alla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'ufficio non ha fornito le indicazioni di cui all'art. 79, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui verbali esibiti dal concessionario, quest'ultimo, se non ha ancora presentato domanda di rimborso o di discarico, procede nei confronti del debitore, previo accesso al sistema informativo del Ministero delle finanze, eseguito ai sensi dell'art. 18, comma 2, del presente Decreto. 3. Qualora dall'accesso di cui al comma 2 non emerga la possibilità di procedere nell'azione esecutiva, il concessionario è autorizzato a presentare documentata domanda di rimborso o di discarico, che è esaminata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. In caso contrario, nonchè nelle ipotesi in cui il concessionario non abbia richiesto il visto di cui all'art. 79, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario procede in conformità alle disposizioni del presente Decreto, nonchè del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 4. Per le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, decorsi sei mesi dalla presentazione della documentata domanda di cui al comma 3 o della comunicazione di inesigibilità, il concessionario ha diritto al rimborso provvisorio del 90 per cento di tali somme. 4-bis. Le somme anticipate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite ai concessionari a) per i ruoli erariali, nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base e nei tempi e con le modalità da definire con Decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione. 4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del 30 settembre 1999 a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999 sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2 b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a) c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con Decreto del Ministero delle finanze d) la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1 ottobre 2004 e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono trasmesse con le modalità e nei tempi stabiliti con il Decreto di cui alla lettera c); 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la comunicazione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 1 ottobre 2004.". "Capo II "Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario .". - Si riporta il testo dell'art. 25, comma 3-quater, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: "3-quater. Le sanzioni relative alle somme iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000 a seguito di controllo formale - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1 e 4-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari", come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 4 (Soggetti incaricati della riscossione). 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con Decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 2 - 5 (Omissis)." . Art 4-bis (Remunerazione del servizio). 1. (comma abrogato). 2. Per il periodo tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'art. 17, comma 1, del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. (comma abrogato). 4. (comma abrogato)". -L'art. 77 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 77 (Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari). 1. Al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni a) nell'art. 4, concernente i soggetti incaricati della riscossione, al comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2002 b) (aggiunge l'art. 4-bis al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237) c) l'art. 5, concernente la riscossione tramite ruolo, è abrogato d) (lettera abrogata)". -Si riporta il testo dell'art. 24, comma 5, del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della Legge 28 settembre 1998, n. 337", come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 24 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali) 1. - 4. (Omissis). 5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. 6. - 8. (Omissis).". - Il testo dell'art. 3 del Decreto-Legge 8 luglio 2002, n. 138, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", come modificato dal Decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 3. (Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione). 1. (Sostituisce l'art. 87, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). 2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.". 2. Al Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'art. 19: 1) al comma 2: 1.2) (Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2 dell'art. 19, Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112); 1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute", sono inserite le seguenti: "nell'attività di notifica della cartella di pagamento e"; 2) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) b) all'art. 20: 1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d)", sono inserite le seguenti: ", d-bis)"; 2) al comma 3 le parole da: "dell'importo" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore." c) (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 57, Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112). 3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio dell'esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali. Alla transazione si procede con atto approvato dal direttore dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatoriamente prescritti dalle vigenti disposizioni di Legge. I pareri si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi l e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di Legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 11, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori. 4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone |
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